Statuto MdClubItalia
STATUTO
ART. 1: Costituzione, Sede, Durata –
A norma dell’Art. 18 della Costituzione, degli Artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile e dell’Art.90 Legge 27/12/02
n.289 e successive modificazioni, è costituita l’Associazione, senza finalità di lucro, denominata Metal
Detector Club Italia. L’Associazione ha sede legale in Cinisi 90045, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 47/e.
L’Associazione potrà esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Con
delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la
sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell’Associazione è di durata
indefinita.
ART. 2: Natura e Scopi –
L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, unitario, libero, apolitico, aconfessionale senza
alcuna distinzione di censo, di sesso, religiosa ed etnica. E’ amministrazione indipendente. L’associazione,
senza fini di lucro, ha lo scopo di riunire privati cittadini al fine di promuovere e realizzare attività ludico –
ricreative, la diffusione dell’hobby del Metal Detecting, organizzare gare tra soci e gare con altre
Associazioni nonché privati cittadini, passare piacevoli giornate all’aria aperta in compagnia di amici e
comprende l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nella predetta attività
ludico-hobbistica che assicuri una presa di coscienza dei soci sull’uso del Metal Detector in accordo con la
legislazione vigente in Italia e in campo internazionale.
L’Associazione può :
a) – aderire a tutte quelle organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono analoghe e similari
finalità ;
b) – stipulare convenzioni con Enti o Associazioni che perseguono finalità sportive, ricreative e culturali e
per regolamentare attività di comune interesse;
c) – svolgere qualunque altra attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed
economiche necessarie, nonché dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi
scopi.
ART. 3: Patrimonio ed Entrate –
Il patrimonio e le entrate sono costituite:
a) – dalla quota di iscrizione e dai contributi degli associati;
b) – dai beni mobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
c) – da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
d) – da contributi di soggetti pubblici e privati;
e) – da donazioni, lasciti di persone, o di Enti pubblici o privati;
f) – da ogni altra entrata derivante da attività poste in essere dall’Associazione;
g) – dai versamenti aggiuntivi effettuati dai tesserati in relazione alle varie attività sociali.
Gli utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, anche in modo
indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge. L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Gli eventuali utili
o avanzi di gestione debbono essere interamente reinvestiti nell’Ass.ne per il perseguimento esclusivo
dell’attività hobbistica.
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ART. 4: Distinzione dei soci –
Il numero dei soci è illimitato, i soci si distinguono in:
a) – Fondatori: Sono soci fondatori i creatori materiali del Club che, animati da spirito di iniziativa e passioni
comuni ne hanno curato la nascita e ne auspicano la continuità. Essi appaiono nell’atto costitutivo. La
qualifica di Socio Fondatore si perde per recesso, per espulsione, per causa di morte. Il socio che vuole
recedere deve presentare per iscritto le proprie dimissioni al presidente dell’associazione il quale ne
informa il Consiglio Direttivo.
b) – Onorari: Sono soci Onorari coloro che vengono proclamati tali dal Consiglio Direttivo perché hanno
acquisito eccezionali meriti verso il Club o eminenti titoli di prestigio personale nel campo morale,
hobbistico, culturale. La votazione avverrà per alzata di mano e occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
La qualifica di Socio Onorario si perde per recesso, per espulsione, per causa di morte. Il socio che vuole
recedere deve presentare per iscritto le proprie dimissioni al presidente dell’associazione il quale ne
informa il Consiglio Direttivo.
c) – Ordinari: Sono Soci Ordinari coloro che hanno compiuto il 13° anno di età e sono state ammessi a far
parte del Club con votazione favorevole dell’organo preposto a deliberarne l’ammissione ed abbiano
assolto a tutti gli obblighi connessi all’Associazione.
d) – Soci Benemeriti: sono Soci Benemeriti quei Soci che con la loro opera abbiano contribuito
efficacemente allo sviluppo del Club o che abbiano conseguito, con i colori Sociali, risultati sportivi e
hobbistici di eccezionale valore in campo nazionale ed internazionale; inoltre, sono di diritto proclamati
Soci Benemeriti quei Soci che abbiano maturato quindici anni di ininterrotta anzianità quali Soci Ordinari. La
qualifica di socio Benemerito si perde per recesso, per espulsione, per causa di morte. Il socio che vuole
recedere deve presentare per iscritto le proprie dimissioni al presidente dell’associazione il quale ne
informa il Consiglio Direttivo.
ART. 5: Diritti e Doveri dei Soci –
Sono Soci coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, abbiano assolto a tutti gli
obblighi connessi all’Associazione e la cui domanda viene accolta. Possono essere ammessi a far parte
dell’Associazione tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 13° anno di età, che ne facciano richiesta,
dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso scritto degli esercenti la
potestà genitoriale. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono
essere necessariamente verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, viene
acquisita in modo definitivo con la delibera del Consiglio Direttivo, la relativa iscrizione a libro e, dietro
pagamento della quota associativa annuale, con la consegna della tessera annuale. Non sono ammessi soci
che vogliano associarsi per un periodo inferiore ad un anno. La quota sociale non è trasmissibile né
rivalutabile. Per le cariche sociali che comportino responsabilità civili o verso terzi sono eleggibili i soci che
abbiamo compiuto la maggiore età. I soci hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione, per l’approvazione dei bilanci; hanno diritto di candidarsi per le cariche sociali ed hanno il
diritto di elettorato attivo.
L’adesione all’Associazione comporta:
a) – piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti;
b) – la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto e rispettoso del
decoro dei luoghi;
c) – il pagamento della tessera, della quota associativa e dei contributi annuali, sono esentati dal
pagamento della quota associativa i Soci Fondatori e i Soci Onorari e i Soci Benemeriti; Il mancato
pagamento della quota associativa annuale comporta l’automatico recesso dall’associazione, in questo caso
non è necessario comunicare per iscritto il proprio recesso al Presidente per darne comunicazione al
consiglio direttivo.
d) – mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e con gli organi dell’Associazione.
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e) – rispettare la legislazione italiana in materia di beni culturali e tutte le leggi e i regolamenti nazionali e
locali che regolamentano l’attività di metal detecting nella nazione italiana
f) – Familiarizzare con i termini e le definizioni utilizzate nei seguenti documenti e delle loro successive
modificazioni:
1- DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU n.45
del 24-2-2004 – Suppl. Ordinario n. 28).
2- Ogni altra legge nazionale e locale relativa al patrimonio storico e culturale ivi incluse le leggi relative alla
proprietà privata che ogni socio deve rispettare.
L’adesione a Metal Detector Club Italia non comporta nessuna deroga alle leggi vigenti sul territorio locale
e nazionale in merito a violazione di proprietà privata, tutela del patrimonio storico e culturale, vincoli
archeologici o paesaggistici o altri limiti imposti per legge. L’associazione non comporta nessun vantaggio
davanti alla legge e non da’ nessuna speciale autorizzazione davanti alle autorità in caso di controllo se non
quelle espressamente ricevute dalle autorità competenti.
Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso od indennità, dandone
comunicazione scritta al Presidente che la comunicherò al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi,
incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all’organo di cui il socio fa parte.
La qualifica di socio si perde:
a) – per morosità, derivante dal mancato pagamento della quota associativa annuale;
b) – non ottemperanza alle disposizioni statuarie o regolamentari;
c) – quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
d) – per comportamento scorretto;
e) – per espulsione.
Il Comitato Direttivo può deliberare l’esclusione dei soci:
a) che non sono più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
b) che in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l’Associazione‚ oppure fomentano
dissidi o disordini fra i soci;
c) che hanno un comportamento contrario al DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU n.45
del 24-2-2004 – Suppl. Ordinario n. 28 ) e successive modificazioni, comportamenti contrario alle leggi in
materia di proprietà privata e violazione di aree a vincolo archeologico o paesaggistico oltre alla violazione
di leggi locali e nazionali che vietino l’uso del metal detector in aree specifiche.
d) che non osservano le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti‚ e le deliberazioni prese
dagli organi sociali;
e) che‚ senza giustificati motivi‚ non adempiono puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso
l’Associazione.
Tutti i soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo, le regole dell’onore e del decoro civico.
Contro gli inadempimenti potranno essere adottate sanzioni disciplinari. L’organo competente a giudicare
le violazioni degli obblighi di cui sopra è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche come
organismo di disciplina, in tal caso decide con il consenso dei 2/3 dei componenti, senza obbligo di
preavviso e con effetto immediato.
Le sanzioni applicabili sono:
– ammonimento;
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– ammonimento scritto;
– sospensione;
– espulsione.
Contro l’espulsione è ammesso ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento resta sospeso sino alla
delibera assembleare. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell’Associazione sono, salvo
eventuali rimborsi spese, effettuate a titolo assolutamente gratuito e per spirito di liberalità e servizio.
ART. 6: Quote Associative –
Gli importi della quota di iscrizione e della eventuale quota contributiva dovuta dagli associati, vengono
stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale prevede anche tempistiche e modalità di pagamento.
ART. 7: Organi Associativi –
Gli organi dell’Associazione, ai quali è demandata la gestione ed il buon funzionamento della stessa, sono:
a) – l’Assemblea dei soci;
b) – il Consiglio Direttivo;
c) – il Presidente.
ART. 8: L’Assemblea dei Soci –
L’Assemblea è la massima espressione della volontà dei soci dell’Associazione ed è sovrana nelle sue
decisioni. Essa è formata da tutti i soci. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto ad un voto singolo ai sensi
dell’art. 2532 comma 2 del Codice Civile. Le votazioni sugli argomenti all’ordine del giorno possono avvenire
per alzata di mano o, qualora sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. L’Assemblea è:
– Ordinaria
– Straordinaria.
E’ fatto comunque obbligo ai soci parteciparvi in quanto momento rappresentativo della vita associativa
dell’Associazione, è ammessa la facoltà di delega. Ogni socio può rappresentare non più di n 1 soci oltre a
se stesso.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal presidente:
a) – una volta l’anno, entro il 30 aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio
precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo;
b) – quando il presidente lo ritenga necessario.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal presidente:
a) – ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo;
b) – per gravi circostanze che lo rendano necessario;
c) – ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli iscritti.
d) – per approvare modifiche del presente Statuto (vedasi successivo Art.14)
e) – per deliberare lo scioglimento dell’Associazione.
La convocazione per l’Assembla, sia Ordinaria sia Straordinaria, è effettuata almeno 15 giorni prima
mediante posta elettronica o posta ordinaria, contenente l’ordine del giorno in discussione. La
convocazione verrà altresì posta all’attenzione dei soci, sempre entro il termine di 15 giorni sopraindicato,
tramite pubblicazione dell’avviso sull’eventuale sito internet, forum o pagina di social network gestiti
dall’Associazione. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli
aventi diritto, in seconda convocazione, almeno ad un’ora di distanza dalla prima, con qualsiasi numero di
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soci presenti. Le Assemblee approvano ogni delibera o risoluzione a maggioranza dei voti espressi dai
presenti (metà + uno). In caso di parità di voti le Assemblee devono essere immediatamente chiamate a
votare una seconda volta. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da
un socio designato dal medesimo. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal
Presidente e dal Segretario e sono consultabili in qualsiasi momento presso il segretario nella sede sociale.
Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, presso il Segretario per i venti giorni successivi alla sua
approvazione.
Spetta all’Assemblea:
a) – approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
b) – il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti ed anche di eventuali
interventi straordinari.;
c) – decidere sulle affiliazioni o adesioni;
d) – eleggere o revocare gli organi statutari;
e) – apportare le modifiche allo statuto ed agli eventuali regolamenti interni. Le deliberazioni dell’
Assemblea, adottate in conformità del presente Statuto ed a maggioranza dei voti sono obbligatorie per
tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, convocata per il rinnovo degli organi associativi:
a) – elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto;
b) – approva il regolamento delle elezioni.
c) – elegge il nuovo presidente ed il nuovo consiglio direttivo.
Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione libera di tutti i
soci; è ammessa la facoltà di delega. Ogni socio può rappresentare non più di n1 soci oltre a se stesso. Le
cariche elettive sono assegnate a maggioranza dei 4/5 dei voti espressi dai presenti. In caso di parità di voti
l’Assemblea deve essere immediatamente chiamata a votare una seconda volta. Il Presidente
dell’Assemblea comunica agli eletti il risultato delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo
per l’elezione del Vice Presidente e la distribuzione delle altre cariche direttive.
ART. 9: Consiglio Direttivo –
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri e resta in carica per 5 anni, è revocabile e
rieleggibile. Nel caso venisse a mancare un componente gli subentra il primo dei non eletti o qualunque
altro socio ritenuto idoneo dai restanti componenti eletti. Il Consiglio, è investito, da parte dell’Assemblea,
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’amministrazione dell’Associazione e, per tanto, potrà
compiere, in persona del Presidente, del Vicepresidente o di altro membro da essi delegato, tutti gli atti di
ordinaria amministrazione compiendo qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi
dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge al suo interno Il Vicepresidente ed il Segretario;
b) precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall’ Associazione;
c) definisce il funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo dell’Associazione;
d) procede al pagamento ed alla riscossione di debiti e crediti;
e) formula i programmi delle attività sociali;
f) redige i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone all’ assemblea per l’approvazione;
g) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
h) definisce il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l’Associazione secondo le
indicazioni dell’Assemblea;
i) delibera l’ammissione di nuovi soci e nomina soci onorari;
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j) stabilisce le quote annuali di affiliazione e ne prevede i termini e le modalità di pagamento;
k) decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare.
Il consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del consiglio
direttivo è dichiarato decaduto dall’incarico.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente:
– in via ordinaria una volta ogni sei mesi;
– in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In entrambi i casi il
– Consiglio deve essere convocato non oltre i 15 giorni dalla data di richiesta.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Le delibere vengono approvate a
maggioranza semplice, con la presenza dei 2/3 dei suoi membri. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio
Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le decisioni. I componenti del Consiglio Direttivo non potranno
ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni della stessa natura o ambito della presente
associazione, salvo si tratti di incarichi in Federazioni Nazionali od Enti di promozione ai quali l’Associazione
sia eventualmente iscritta.
ART. 10: Il Presidente –
Il Presidente ha la legale rappresentanza ed i poteri di firma dell’Associazione.
Cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo fissandone l’ordine del giorno.
Convoca e presiede l’Assemblea dei soci fissandone l’ordine del giorno.
Sovrintende l’attività dell’ Associazione.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla sua
elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale.
ART. 11: Altre Cariche Sociali –
a) – il Vice Presidente: coadiuva il Presidente in tutti gli incarichi e lo sostituisce con eguali poteri in casi di
assenza o di impedimento temporaneo;
b) – il Segretario: collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali, redige i verbali
d’Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo e segue gli adempimenti contabili e amministrativi.
ART. 12: Gratuità degli Incarichi Direttivi –
I componenti il Consiglio direttivo prestano la loro opera gratuitamente.
ART. 13: Esercizi Sociali –
Gli esercizi sociali si aprono il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio
il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro il
30 aprile successivo. L’associazione provvede alle proprie spese con il proprio patrimonio.
ART. 14: Scioglimento dell’Associazione –
L’Assemblea straordinaria dei soci, convocata dal Presidente, alla quale siano presenti almeno 4/5 dei soci
aventi diritto di voto può deliberare lo scioglimento del club. Nella stessa sede l’Assemblea dovrà nominare
un liquidatore tra i soci che provvederà a tutte le operazioni di liquidazione degli attivi e dei passivi sociali.
L’Assemblea dovrà inoltre deliberare a quale altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità sarà devoluto il patrimonio del club , sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190,
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della L. 23/12/96 n. 662 (e successive modificazioni), e salvo diversa destinazione eventualmente imposta
dalla legge.
ART. 15: Modifiche al presente Statuto e Regolamenti interni –
Le Modifiche allo Statuto devono essere approvate dall’Assemblea Straordinaria del Consiglio Direttivo,
convocata dal Presidente. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono essere
redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea. Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato, ed
in generale dalle Istituzioni è competente il Consiglio Direttivo.
ART. 16: Rinvio –
Per quanto non compreso od espressamente previsto dal presente statuto, che tutti i soci all’atto
dell’iscrizione ribadiscono di accettare incondizionatamente, si farà riferimento a quanto stabilito in
materia dall’art 36 e seguenti del Codice Civile, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’eventuale Federazione
od Associazione Nazionale di appartenenza ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in
quanto applicabili.
Il presente Statuto è composto da n. 16 (sedici) articoli ed entra immediatamente in vigore.
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